domenica 22 novembre 2009

L’ORIGINE DELLA MERCE

La necessità di stabilire l’origine della merce nelle transazioni commerciali tra Stati è importante non solo ai fini commerciali, ma soprattutto per garantire una corretta applicazione della fiscalità doganale.

La disciplina comunitaria in materia d’origine è contenuta nel Reg. CEE n.2913/92 e nel Reg. CEE n.2454/93 (Disposizione dell’applicazione del codice doganale – DAC).

Esistono due differenti tipologie di regole di origine:
- le regole di origine preferenziale;
- le regole di origine non preferenziale.

Le misure tariffarie preferenziali sono contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale, oppure, sono adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di alcuni paesi, gruppi di paesi o territori. Per tutti gli altri strumenti di politica commerciale che sono funzionali non alla concessione di un trattamento preferenziale, ma all’applicazione di misure commerciai discriminatorie, si applicano le regole di origine non preferenziale.

Quindi, la regola generale negli scambi commerciali è quella di origine non preferenziale e viene applicata a tutti i prodotti proveniente da Paesi con i quali l’Unione Europea non ha alcun accordo tariffario. Al contrario, la normativa comunitaria relativa all’origine preferenziale della merce prevede le regole che devono essere soddisfatte perché le merci possano acquisire questa origine e quindi usufruire delle misure tariffarie preferenziali come la riduzione o l’esenzione dei dazi.

Determinazione dell’origine

All’art. 23 del Reg. CEE n. 2454/93 è stabilito che le merci originarie di un paese sono quelle interamente ottenute in quel paese e al comma 2 sono elencate le merci che si intendono interamente ottenute in un paese.

All’ art 24 e 25, invece, sono fissati i principi per determinare l’origine della merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi.

Articolo 24

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.”

La norma prevede tre condizioni per determinare l’origine:
- la trasformazione sostanziale;
- la giustificazione economica e la reale capacità del soggetto di effettuare l’operazione;
- la nuova classificazione tariffaria.

Altre regole per determinare l’origine sono:
- la regola percentuale ad valorem per determinare l’origine della merce, così come previsto dalla Convenzione di Kyoto;
- il c.d. “Roll up”;
- le regole particolari: cumulo bilaterale, cumulo regionale, cumulo completo, cumulo diagonale, cumulo multilaterale, etc.

Nel Nuovo Codice Doganale Comunitario-NCDC, all’art. 36, la nuova norma sull’acquisizione dell’origine non fa riferimento alle tre condizioni sopra indicate per l’acquisizione dell’origine, ma si concentra solo su una. Infatti, nei casi in cui alla formazione di un prodotto concorrono due o più Paesi, sarà rilevante solo il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale.

Infine, è importante ricordare che le regole concernenti l’origine non preferenziale della merce vengono applicate anche agli scambi con i Paesi con cui vigono gli accordi specifici laddove una spedizione di merci sia priva della documentazione che certifica l’origine della merce.
La prova dell’origine viene data da un documento denominato certificato di origine (FORMA per i paesi in via di sviluppo, Eur 1, ATR per la Turchia).

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