mercoledì 25 novembre 2009

L’ORIGINE PREFERENZIALE DELLA MERCE

Le regole sull’origine preferenziale della merce variano da prodotto a prodotto e da accordo ad accordo.

Ogni rapporto commerciale che consiste in cessione dei beni tra Paesi diversi impone la necessità di stabilire l’origine della merce oggetto della transazione.

Le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell'origine che le merci devono soddisfare per beneficiare del trattamento daziario più favorevole.

Il carattere preferenziale della merce può avere alla base:
- un accordo tra la Comunità ed alcuni paesi o gruppi di paesi;
- un concessione unilaterale dalla Comunità a favore di alcuni paesi, gruppi di paesi o territori.

Le regole che determinano l’origine preferenziale, proprio per il fatto che prevedono un trattamento favorevole, sono più rigide rispetto a quelle dell’origine non preferenziale.

Per conoscere le regole specifiche è necessario consultare, da una parte, il Codice Doganale Comunitario e le disposizioni del DAC (Disposizione d’Applicazione di Carattere Generale), e dall’altra, i singoli accordi che la Comunità europea ha siglato con i Paesi.

Il trattamento preferenziale è subordinato alla soddisfazione di due criteri:
- prodotto originario. Si considerano prodotti originari i prodotti interamante ottenuti nel paese stesso. Nel caso in cui nella produzione vengano utilizzati i materiali provenienti da Paesi diversi, il prodotto è originario del Paese in cui ha subito lavorazione o trasformazione sostanziale;
- trasporto diretto dal Paese accordatario verso il destinatario. L’eccezione a questa regola è possibile a condizione che la merce rimane sorvegliata dalle autorità doganali e che la merce non subisca ulteriori trasformazioni.

L’origine della merce deve essere provata dal certificato d’origine:
- Eur 1 – per i Paesi con i quali esiste un accordo bilaterale con l’Unione Europea.
- Form A – per tutti gli atri Paesi che sono beneficiari del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) o per i Paesi che usufruiscono di agevolazioni tariffarie concesse unilateralmente dall’Unione Europea.
- ATR – per gli scambi commerciali nell’ambito dell’accordo tra Unione europea e Turchia.

I paesi con i quali l’Unione Europea ha concluso accordi preferenziali e gli accordi in vigore possono essere consultati sul sito dell'Unione europea.

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