La direttiva n. 2009/132/CE del 19 ottobre 2009, chiarisce la disciplina dell’esenzione dalle imposte di alcune importazioni definitive di beni.
Illustriamo alcune condizioni per ottenere l’esenzione dall’IVA all’importazione di beni personali appartenentI alle persone fisiche provenienti dai paesi terzi:
Beni personali delle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale verso la Comunità europea. Possono beneficiare dell’esenzione solo le persone che avevano la residenza normale fuori della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi.
Sono esclusi dall’esenzione i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco, i mezzi di trasporto a carattere commerciale, i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni. Possono inoltre essere esclusi da tale esenzione i veicoli ad uso misto utilizzati a fini commerciali o professionali.
L’esenzione è accordata solo per i beni personali dichiarati per l’importazione definitiva entro dodici mesi a decorrere dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nella Comunità.
Beni importati in occasione del matrimonio. Possono beneficiare dell’esenzione unicamente le persone che hanno la residenza normale fuori dalla Comunità da almeno dodici mesi consecutivi e forniscono una prova del loro matrimonio. Sono esclusi dall’esenzione i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.
Salvo circostanze eccezionali, l’esenzione è accordata unicamente per i beni definitivamente importati:
a) al più presto due mesi prima della data prevista per il matrimonio; e
b) al più tardi quattro mesi dopo la data del matrimonio.
Beni personali ricevuti nell’ambito di una successione. L’esenzione è accordata unicamente per i beni personali definitivamente importati, al più tardi, allo scadere di un termine di due anni dalla data dell’entrata in possesso dei beni
Sono esclusi dall’esenzione i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco, i mezzi di trasporto a carattere commerciale, i materiali per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni che erano necessari all’esercizio dell’attività del defunto,le scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati, il bestiame vivo e le scorte di prodotti agricoli oltre le quantità corrispondenti ad un approvvigionamento familiare normale.
Fonte: Direttiva n. 2009/132/CE
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